Condizioni compagnie

 

Jadrolinija

Regolamento sul trasporto di passeggeri, bagagli e merci

 

I. PARTE INTRODUTTIVA  

 

 Articolo 1

Con il presente Regolamento sul trasporto di passeggeri, bagagli e merci (di seguito denominato: Regolamento) la Compagnia determina le condizioni generali per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci secondo le normative vigenti.

 

Articolo 2

Il Regolamento è un atto di base che contiene le regole di base per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci, in conformità alle disposizioni del Codice marittimo e della Legge sui rapporti obbligatori della Repubblica di Croazia.

 

Articolo 3

Definizioni   Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

• nave: ogni nave da passeggeri, e in particolare una nave ro-ro da passeggeri e un’unità veloce da passeggeri di proprietà della Compagnia o in leasing;  

 armatore (vettore): una persona (Compagnia) che conclude un contratto di trasporto o per conto della quale tale contratto viene concluso;

• passeggero: una persona che usufruisce del servizio di trasporto via nave in base a un contratto di trasporto ovvero qualsiasi persona a bordo, eccetto le persone ivi impiegate a qualsiasi titolo; • agenzia: qualsiasi agenzia, ufficio o punto vendita della Compagnia autorizzato a vendere i servizi della Compagnia;  

• voucher: un documento (ordine d’acquisto) che il viaggiatore porta all’agenzia della Compagnia in base alla quale quest’ultima fornisce il servizio, mentre l’emittente del voucher si impegna a pagare il servizio richiesto;  

• veicolo: qualsiasi veicolo (semovente o non) quali veicoli personali, rimorchi, autobus, camion, semirimorchi, furgoni, trattori, motociclette, veicoli speciali e commerciali, rimorchi per bagagli, rimorchi per barche, barche e altri veicoli su ruote o carrelli con ruote;  

• bagaglio: qualsiasi oggetto, incluso il veicolo trasportato in base a un contratto di trasporto, ad eccezione di:

• bagaglio a mano: il bagaglio che il passeggero porta con sé in cabina o che viene dallo stesso custodito o controllato, compreso il bagaglio che si trova nel veicolo o sul veicolo;

merce: gli oggetti che vengono trasportati e non rientrano nella categoria bagaglio a mano e bagaglio;

• cliente: la parte contraente che ordina il trasporto delle merci all’armatore;

 spedizioniere: il committente o una persona da lui designata che, in base al contratto di trasporto merci, consegna la merce all’armatore ai fini di trasporto;  

• destinatario: la persona autorizzata a ricevere la merce dall'armatore;

• utente del trasporto: persona che ha determinati diritti nei confronti dell’armatore in base al contratto di trasporto merci (cliente, spedizioniere, destinatario).

 

Articolo 4

 Il presente Regolamento stabilisce:  

• le condizioni generali di trasporto;  

• le basi per l’esecuzione del trasporto;  

• la responsabilità della Compagnia per il risarcimento danni;  

• il trasporto di passeggeri e bagagli;  

• il trasporto merci.  

 

Articolo 5

 Condizioni generali

Le condizioni generali per l’esecuzione dei contratti di trasporto di passeggeri, bagagli e merci sono contenute nelle tariffe della Compagnia, nell’orario di navigazione, nei regolamenti, ecc.  

Su richiesta delle persone interessate, le agenzie si impegnano a fornire loro tariffe e regolamenti, mentre l’orario deve essere esposto su ogni nave e in ogni agenzia in modo da essere accessibile alle persone interessate.  

 Il prospetto tariffario della linea in oggetto deve essere affisso e accessibile nei punti vendita per le linee locali.

 

Articolo 6

Comunicazioni Le agenzie sono obbligate a fornire tutte le informazioni sull’orario di navigazione e sulle condizioni in base alle quali viene effettuato il trasporto, nonché su eventuali ritardi delle navi, soste in alcuni porti, ecc.  

Il personale delle agenzie è tenuto a fornire le suddette informazioni in modo gentile e cortese al fine di preservare la reputazione della Compagnia. Tale obbligo è determinato anche per i membri dell’equipaggio delle navi della Compagnia.

 

Articolo 7

Segreto professionale  

Relativamente alle comunicazioni, il personale è tenuto a mantenere il segreto professionale. È vietato comunicare i mittenti e i luoghi di provenienza, come anche i destinatari e i luoghi di destinazione delle spedizioni. È inoltre vietato fornire dati ufficiali senza l’approvazione dei responsabili della Compagnia, in conformità al Regolamento sul segreto professionale della Compagnia.  

 

Articolo 8

Basi dell’esecuzione del trasporto  

La base dell’esecuzione del trasporto su nave, eseguito dalla Compagnia, è la manutenzione di linee regolari nel trasporto di linea di passeggeri secondo l’orario approvato, il mantenimento di linee internazionali e l'esecuzione di corse aggiuntive e straordinarie secondo necessità.  

Il trasporto individuale di passeggeri, bagagli e merci viene eseguito in base a un contratto che il passeggero o il cliente conclude con la Compagnia per il trasporto di passeggeri, bagagli o merci.

 

Articolo 9

Orario di navigazione  

I servizi di linea della Compagnia si eseguono in base all’orario di navigazione stagionale e fuori stagione tempestivamente pubblicato.

L’organo competente che approva l’orario di navigazione è l’Agenzia per le Linee Costiere e il Traffico Marittimo.

L’orario di navigazione pubblicato rappresenta parte delle condizioni generali alle quali la Compagnia effettua il trasporto a bordo delle proprie navi. Nell’orario viene indicato il periodo specifico al quale tale orario si riferisce. Le modifiche all’orario di navigazione pubblicato vengono apportate in via eccezionale e in base a un protocollo di pubblicazione specifico, a seconda dei vincoli di tempo e del motivo della modifica.

La Compagnia si riserva il diritto di modificare l’orario di navigazione senza preavviso e di annullare o modificare qualsiasi viaggio qualora lo ritenga necessario, a causa di sciopero, condizioni meteorologiche, disordini pubblici, tensioni diplomatiche o qualsiasi altro motivo.  

Per conseguenze derivanti dal ritardo della nave di linea per qualsiasi motivo o dall’interruzione del viaggio ed affini, il passeggero acquisisce ulteriori diritti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

 

Articolo 10

Contratto di trasporto  

 Il contratto di trasporto via nave della Compagnia è effettivo dal momento in cui il passeggero sale a bordo. Le parti che usufruiscono del trasporto accettano le condizioni di trasporto prestabilito (prezzo, orario di navigazione, condizioni generali, ecc.).

Il contratto di trasporto di passeggeri ai sensi del presente Regolamento si intende concluso con l’acquisto del biglietto di viaggio per persone, bagagli, merci o quando si inizia il viaggio sprovvisti di biglietto.

 

Articolo 11

Con la vendita del biglietto, la Compagnia si impegna a trasportare il passeggero e il suo bagaglio lungo la tratta alla quale si riferisce il biglietto acquistato.

 Con l’acquisto del biglietto, il passeggero si impegna ad accettare integralmente le condizioni di trasporto della Compagnia e a corrispondere il prezzo del biglietto per i bagagli diversi dai bagagli a mano.

 

Articolo 12

Limitazione della responsabilità della Compagnia  

La Compagnia non si assume la responsabilità per eventuali danni (morte o lesioni personali di un passeggero, danni, carenza o smarrimento del bagaglio) in nessuna circostanza o causa che potrebbe subire un passeggero o altro utente del trasporto, né per eventuali danni indiretti, nei seguenti casi:

a) richieste di risarcimento per morte o lesioni personali o per perdita o danneggiamento di bagagli avvenuti a bordo o in connessione diretta con l’uso della nave o con le operazioni di soccorso (fornitura di assistenza), nonché ulteriori danni derivanti;  

• se il danno non è imputabile alla colpa del vettore o delle persone che lavorano per lui (membri dell’equipaggio);

• in caso di morte naturale o suicidio;  

• se il passeggero non ha rispettato gli ordini dell'equipaggio;  

• se un passeggero provoca danni a un altro (furto, rissa, omicidio, danno reciproco al veicolo);

b) reclami per eventuali danni derivanti da ritardi nel trasporto via mare, nel trasporto di merci, passeggeri o loro bagagli, non imputabili alla Compagnia, quali:

• fermo della nave;

• deviazione della nave;

• perdita della nave;

• sciopero dei lavoratori a terra;

• sciopero o ammutinamento dell'equipaggio;

• incidente in mare; • forza maggiore;  

• arresto della nave o dei macchinari;

• guasto della ventilazione o della zavorra;

• sovrapposizione, rottura, mancanza di peso o numero, perdite, ruggine, grasso, sudorazione, odori o contatto con altre merci, numero di colli insufficienti, indirizzo o contrassegno errati.

La Compagnia non si assume in alcun caso la responsabilità per la perdita del mercato, degli affari o delle vendite.  

Tutte le circostanze e le condizioni, nonché i diritti e gli obblighi relativi a danni e responsabilità di armatori, passeggeri e clienti, intervenuti del corso del trasporto di passeggeri, bagagli e merci, quali morte, lesioni dei passeggeri, danni, ecc., sono regolati dal Codice marittimo, dalla Legge sui rapporti obbligatori, dalla Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare dei passeggeri e dei loro bagagli, dalle prescrizioni in vigore in materia di assicurazione e convenzioni internazionali.

 

II. TRASPORTO DI PASSEGGERI E BAGAGLI

 

A) Condizioni generali  

 

Articolo 13

Passeggeri Secondo i regolamenti esistenti, durante il viaggio, a bordo si possono trovare l’equipaggio e i passeggeri.

 Ogni persona che a bordo di una nave è in possesso di un biglietto o che, in conformità alle disposizioni del Codice marittimo in vigore, si è imbarcata senza biglietto acquisisce lo status di passeggero.

Il passeggero ha i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto di passeggeri.

 

Articolo 14

 Diritti e obblighi dei passeggeri

Il biglietto di viaggio assicura al passeggero il diritto al trasporto via nave per la tratta indicata. Il passeggero ha inoltre diritto ai servizi elencati sul biglietto.

Con l’acquisto del biglietto o l’imbarco, si ritiene che il passeggero accetta integralmente le condizioni della Compagnia per il trasporto di passeggeri e bagagli, e che pertanto si impegna a rispettare tutte le regole della Compagnia relative al trasporto di passeggeri e bagagli.

I bambini possono viaggiare sulle navi della Compagnia solo se accompagnati da un adulto, e precisamente:

• su linee internazionali fino ai 13 anni di età;  

• su linee locali fino ai 12 anni di età.  

In caso di pagamenti in contanti, il passeggero è tenuto a contare il denaro che gli viene restituito al momento dell’acquisto del biglietto. Non si accettano reclami successivi.

Il passeggero a bordo si impegna a non disturbare gli altri passeggeri e l’equipaggio della nave con il suo comportamento e a non danneggiare la nave o il suo inventario, nonché gli oggetti di altri passeggeri.  

Il passeggero è tenuto a rispettare tutte le normative delle autorità marittime, portuali, sanitarie, doganali e affini, nonché eventuali ordini del comandante della nave nell'esercizio delle sue funzioni.  

Per quanto riguarda i documenti di viaggio su rotte internazionali, il passeggero è tenuto a rispettare le norme di legge, nonché i regolamenti delle autorità del paese dal quale proviene e verso il quale viaggia, ed è tenuto ad esibire il documento prescritto su richiesta dell’agenzia o del dipendente della Compagnia. La Compagnia rifiuterà di trasportare qualsiasi persona che non è in possesso di un documento di viaggio valido.

 Il passeggero risponde di persona alle autorità competenti delle proprie trasgressioni o irregolarità, come anche alla Compagnia, la quale ha il diritto di rivalsa nei suoi confronti per qualsiasi danno a lui causato da tale atto. Il passeggero non ha diritto in nessun caso al risarcimento o al rimborso del prezzo di trasferimento, se le autorità non gli consentono l’imbarco o lo sbarco a causa di un documento di viaggio non valido, o se il viaggio non è stato effettuato a causa della non validità di quest’ultimo.

I passeggeri a bordo hanno il divieto di svolgere qualsiasi attività il cui fine è il commercio o il guadagno da altri passeggeri o dall’equipaggio della nave (vendita di qualsiasi articolo, suonare o cantare per un corrispettivo, ecc.).

Il comandante può rifiutare di trasportare una persona nel caso in cui la ritenga pericolosa per l’incolumità della nave o consideri che potrebbe danneggiare la Compagnia.

Ai pazienti affetti da malattie infettive non è consentito salire a bordo qualora la nave non sia in grado di soddisfare le condizioni e le normative sanitarie necessarie. Prima del viaggio, la Compagnia è obbligata a restituire l’importo pagato del biglietto e qualsiasi altro biglietto della Compagnia a tali pazienti, senza altri tipi di risarcimento.  

Alle persone sotto l’influenza di alcol e che non rispettano le norme in merito all’ordine pubblico, la quiete e l’ordine della nave può essere negato l’imbarco o possono essere escluse dalla navigazione. In caso di esclusione delle suddette persone dal viaggio, i costi per la tratta non utilizzata del viaggio non sono rimborsabili.

Per quanto concerne il proprio viaggio, il passeggero ha diritto a reclamare alla Compagnia eventuali carenze rilevate nel rispetto delle procedure e nei comportamenti da parte del personale di bordo. Il passeggero  può presentare un reclamo secondo le modalità previste dalla legge. Ogni nave e ogni agenzia sono tenute a esporre in modo visibile l’avviso sulle modalità di presentazione del reclamo.

Se il passeggero, nel presentare il reclamo, richiede un risarcimento o il rimborso del corrispettivo versato, è tenuto a documentare le sue richieste ovvero ad allegare al reclamo delle prove tangibili (biglietto di viaggio o fattura di pagamento, ecc.).

 

Articolo 15

Assicurazione dei passeggeri  

Durante il trasporto, il passeggero e il suo bagaglio sono assicurati secondo quanto previsto dal Contratto di assicurazione stipulato dalla Compagnia con la società di assicurazione.

 

Articolo 16

Tariffe per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci

Le tariffe per il trasporto di passeggeri e bagagli sono pubbliche e accessibili a tutte le parti interessate.

Le disposizioni sulla validità della tariffa, sui prezzi di trasporto, sull’aumento e sulla diminuzione dei prezzi di trasporto, sul trasporto dei bambini, sulle condizioni di fruizione dei benefici, sulla validità e sulle modifiche delle tariffe, devono essere rese pubbliche e sono pienamente vincolanti per la Compagnia e per i passeggeri. Le disposizioni di qui sopra sono armonizzate con i contratti di concessione e regolate dalle autorità competenti.

Le tariffe per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci per le linee commerciali sono emanate dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia con il consenso dell'agenzia di regolamentazione. Le tariffe per il trasporto di passeggeri, bagagli e merci possono includere anche i prezzi per posti letti (cabine), sedili stile aereo, cibo e bevande a bordo, animali domestici, servizio di prenotazione e servizio di modifica o annullamento dei biglietti.  

 

Articolo 17

Prenotazione di biglietti  

Le prenotazioni per i servizi della Compagnia sulle linee per le quali esiste un sistema di prenotazione vengono effettuate presso le agenzie, tramite il sito web e i partner autorizzati della Compagnia, di regola acquistando un biglietto di viaggio.    Per le singole linee è possibile eseguire in anticipo anche solo la prenotazione, e acquistare il biglietto in un secondo momento, secondo le modalità stabilite dalle condizioni commerciali della Compagnia.  

Le prenotazioni vengono effettuate utilizzando il sistema informativo di vendita secondo le indicazioni della Compagnia. In caso di gravi difficoltà nel funzionamento tecnico di alcuni elementi del sistema di prenotazione e vendita, la Compagnia si riserva il diritto di usufruire temporaneamente dell’inserimento manuale delle prenotazioni presso gli uffici della stessa. In tal caso, le agenzie della Compagnia sono obbligate ad agire in conformità alle istruzioni specifiche impartite dalla Compagnia.  

 

Articolo 18

Rimborso del prezzo di trasporto  

Le possibilità e le modalità di rimborso del prezzo di trasporto sono determinate nei seguenti casi:  

a) rimborso del prezzo per il trasporto di passeggeri e dei servizi aggiuntivi nell’insieme o rimborso della differenza tra il corrispettivo versato e il costo del viaggio di cui il passeggero ha effettivamente usufruito;  

• quando un passeggero, un membro della sua famiglia o un accompagnatore senza il quale non può viaggiare si ammala gravemente o muore prima o durante il viaggio, a condizioni che la Compagnia sia informata per iscritto dell’impossibilità di iniziare o continuare il viaggio, e che le vengano presentate delle prove relative ai motivi dell’impossibilità;  

• quando non è possibile effettuare il viaggio a causa di forza maggiore o interferenze imputabili alla Compagnia, se la Compagnia non assicura al passeggero il viaggio fino al porto di destinazione per il quale è stato concluso il contratto di trasporto, in base alle prescrizioni di legge;

• quando il passeggero recede dal contratto se la nave non inizia il viaggio nelle acque marine interne della Repubblica di Croazia  -  1 ora dopo l’orario specificato nel contratto o nell’orario di navigazione, e al di fuori di questi limiti - 12 ore dopo l’orario specificato nel contratto o nell’orario di navigazione;  

b) rimborso del prezzo di trasporto passeggeri su linee locali con detrazione di una percentuale dal prezzo, come segue:  

• se il passeggero rinuncia al viaggio fino all’orario di partenza della nave indicato sul biglietto di viaggio, oppure sulle linee senza prenotazione fino all’ultima partenza della nave entro il periodo di validità del biglietto, il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo di trasporto con detrazione del 10% dell’importo;  

• se il passeggero rinuncia al viaggio e non comunica alla Compagnia la cancellazione entro i predetti termini, la Compagnia ha il diritto di rimborsare il prezzo di trasporto applicando la detrazione prevista dalle condizioni commerciali in vigore, solo nei casi ritenuti giustificati dalla Compagnia e se la parte inoltra la richiesta entro 15 giorni dalla data di partenza della nave, tale data inclusa;

• Il rimborso del prezzo di trasporto non si applica se il passeggero durante il viaggio rinuncia a raggiungere la destinazione finale.

c) Il rimborso del prezzo per il trasporto di passeggeri e dei servizi aggiuntivi su linee internazionali con detrazione di una percentuale dall’importo del prezzo, come segue:

• il passeggero ha diritto al rimborso di parte dell’importo pagato per il biglietto di viaggio non utilizzato solo se ha debitamente e tempestivamente cancellato la prenotazione prima della partenza della nave entro i termini prescritti (compresa la data di partenza della nave):

- 22 o più giorni prima della partenza della nave con detrazione del 10% dell’importo del biglietto;  

-  da 8 a 21 giorni prima della partenza della nave, tali giorni inclusi, con detrazione del 20% dell’importo del biglietto;  

-  da 1 a 7 giorni prima della partenza della nave, tale giorno incluso, con detrazione del 30% dell’importo del biglietto; - alla data di partenza della nave non è prevista alcuna detrazione, trattenuta 100%;

- se il passeggero durante il viaggio rinuncia al viaggio in alcuno dei porti intermedi, o non annulla il viaggio prima della partenza della nave o non si imbarca, non è prevista alcuna detrazione, trattenuta 100%;

• se il passeggero rinuncia al viaggio e non comunica alla Compagnia la cancellazione entro i termini di cui al coma precedente, la Compagnia ha diritto di rimborsare l’importo del biglietto applicando la detrazione prevista dalle condizioni commerciali in vigore, solo nei casi ritenuti giustificati dalla Compagnia e se la parte inoltra la richiesta entro 15 giorni dalla data di partenza della nave, tale data inclusa.

 

Articolo 19

Diritti dei passeggeri in caso di interruzione del viaggio

In caso di cancellazione o ritardo della partenza, la Compagnia è obbligata a informare i passeggeri sulla situazione esistente il prima possibile e non oltre 30 minuti dalla partenza prevista in base all’orario di navigazione. È inoltre tenuta a informarli dell’orario aggiornato di partenza e arrivo. In caso di cancellazione o ritardo della partenza superiore a 90 minuti, la Compagnia è obbligata ad assicurare ai passeggeri un pasto gratuito (spuntino/snack) o una bevanda rinfrescante (refreshement). Nel caso in cui il pernottamento dei passeggeri sia inevitabile, la Compagnia è obbligata a offrire alloggio gratuito, ove possibile. Il costo totale può essere limitato a 80 euro (equivalente in Kune croate calcolato in base al tasso di cambio medio della Banca Nazionale Croata) a persona per una notte, per un massimo di tre notti.  

 

Articolo 20

Diritti dei passeggeri in caso di cancellazione o ritardo della partenza superiore a 90 minuti

In caso di cancellazione o ritardo della partenza superiore a 90 minuti, la Compagnia è obbligata a offrire immediatamente al passeggero la possibilità di viaggiare con un’altra linea (rerouting) fino alla destinazione finale il prima possibile e senza rimborsi o costi aggiuntivi, e se del caso a garantire il ritorno al porto di partenza senza costi aggiuntivi (viaggio gratuito di andata e ritorno). Il passeggero ha inoltre diritto di richiedere un risarcimento oltre al trasporto alternativo previsto in caso di cancellazione o arrivo ritardato nel porto. L’importo minimo del rimborso ammonta al 25% dell’importo del biglietto, e precisamente in caso di ritardo come segue:  

a) 1 ora per viaggi di durata di 4 ore;

b) 2 ore per viaggi di durata tra 4 e 8 ore;

c) 3 ore per viaggi di durata tra 8 e 24 ore;

d) 6 ore per viaggi di durata superiore a 24 ore.

Se il tempo di ritardo è doppio rispetto ai tempi sopra indicati, il rimborso aumenta al 50% dell’importo del biglietto. Il rimborso verrà corrisposto in voucher o contanti, su richiesta del passeggero entro 1 mese dal ricevimento della richiesta. Dall’importo del rimborso non vengono defalcate le commissioni e le spese. La Compagnia può introdurre una disposizione sull’importo minimo al di sotto del quale il rimborso non verrà corrisposto. L’importo minimo in oggetto non supera 6 euro (equivalente in Kune croate calcolato in base al tasso di cambio medio della Banca Nazionale Croata).  

La Compagnia è esonerata dal pagamento del rimborso o del pernottamento ai passeggeri nei casi in cui il ritardo o la cancellazione del viaggio sia imputabile a condizioni meteorologiche che mettono a rischio la sicurezza della navigazione.  

 

Articolo 21

Procedura per il rimborso del prezzo di trasporto e altri pagamenti

Il rimborso del prezzo di trasporto per i biglietti pagati in contanti, con carte di credito e debito, e per i biglietti acquistati tramite il sito web della Compagnia e le applicazioni mobili vengono effettuati dalle agenzie della Compagnia solo nei casi in cui per il biglietto di viaggio non è stata emessa alcuna fattura e quando il biglietto di viaggio non è stato convalidato dalla nave, secondo le condizioni di cui all’art. 19 del presente Regolamento.

Le agenzie sono autorizzate a rimborsare direttamente gli importi dei biglietti, se la parte lo richiede prima della partenza della nave, con la quale avrebbe dovuto viaggiare in base al biglietto di viaggio ed entro la validità dello stesso. Successivamente, entro 15 giorni dalla data di partenza della nave, tale data compresa, la parte può rivolgersi alla Compagnia. Al rimborso del prezzo di trasporto, l’agenzia è tenuta a seguire le istruzioni della Compagnia e agire nei limiti delle proprie competenze.  

Nei casi in cui il motivo del mancato utilizzo del biglietto non è imputabile al passeggero e quando le condizioni per il rimborso del biglietto non utilizzato sono giustificate, il passeggero è tenuto a fornire le prove del mancato utilizzo, le quali sono soggette alla valutazione da parte della Compagnia.  

Quando le agenzie eseguono il rimborso in contanti, sono tenute ad allegare al biglietto di viaggio non usato il modello prescritto mediante il quale il passeggero conferma di aver ricevuto l’importo ivi indicato. Il formato del modello è prescritto dalla Compagnia, la quale è obbligata ad informare le agenzie di eventuali variazioni.  

Quando le agenzie eseguono il rimborso su carta di credito o debito, sono obbligate ad allegare alla busta di fatturazione anche il tagliando firmato da parte del passeggero. In via eccezionale, con l’approvazione della Compagnia, il prezzo di trasporto può essere rimborsato in agenzia nei casi in cui la causa non sia imputabile al passeggero, anche quando non sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.  

Il rimborso del prezzo di trasporto dei biglietti acquistati tramite il sito web della Compagnia, previa segnalazione scritta da parte del passeggero, viene effettuato dall’Ufficio vendita, mediante il rimborso dell’importo intero o parziale su carta di credito, debito o prepagata, a seconda della modalità del pagamento effettuato.

Il rimborso del prezzo di trasporto per i biglietti acquistati tramite bonifico bancario, buono d’ordine o voucher, e altri mezzi di pagamento, qualora sia stata emessa una fattura, viene eseguito dagli uffici della Compagnia. In determinati casi, è possibile autorizzare i dipendenti dell’agenzia se la Compagnia lo ritenga giustificato. Ai fini della correzione dell’imposta sul valore aggiunto, l’Autorizzazione firmata e munita di sigillo deve essere restituita all’indirizzo della Compagnia.

Il passeggero può consegnare il biglietto di viaggio per il quale richiede il rimborso all’agenzia della Compagnia compilando il modello di rimborso del prezzo di trasporto su linee locali, inviarlo per posta all’indirizzo della Compagnia o, se si tratta di un biglietto acquistato tramite il sito web o l’applicazione mobile, inviare la propria richiesta via e-mail.

 

Articolo 22

Sui privilegi  

I privilegi nel trasporto di passeggeri sulle navi della Compagnia sono determinati dalla normativa, nonché dalle tariffe prescritte dall'agenzia di regolamentazione. I privilegi concessi dalla Compagnia fanno parte delle condizioni commerciali adottate.

 

B) Trasporto dei passeggeri

 

Articolo 23

Biglietto di viaggio  

Il biglietto di viaggio è il titolo di trasporto principale per il trasporto di passeggeri. Il biglietto di viaggio viene emesso al passeggero dalla Compagnia, come prova dell'esistenza e del contenuto del contratto di trasporto passeggeri. Se il biglietto non viene emesso, l’esistenza e il contenuto del contratto di trasporto passeggeri possono essere dimostrati da altre prove.

Il biglietto di viaggio, intestato al passeggero, può essere trasferito a un’altra persona previo consenso della Compagnia. Il biglietto di viaggio non intestato può essere ceduto ad altra persona fino alla partenza della nave anche senza il consenso della Compagnia, mediante semplice consegna a mano (biglietto di viaggio al portatore).

Una volta iniziato il viaggio, il biglietto di viaggio intestato al portatore può essere trasferito a un’altra persona esclusivamente previo consenso della Compagnia.

La Compagnia colloca sul mercato e ritira dal mercato alcuni tipi di biglietti, fornendo al contempo istruzioni sul loro scopo e utilizzo. Il personale delle agenzie e delle navi che gestisce i biglietti di viaggio è tenuto a conoscere bene i tipi esistenti di biglietti e la loro gestione, nonché le disposizioni del presente Regolamento, le istruzioni sui privilegi e le altre istruzioni della Compagnia in merito alla gestione dei biglietti.

Si considerano validi anche i biglietti acquistati tramite il sito web o un’applicazione mobile, sia stampati su carta sia visualizzati sullo schermo del cellulare, nonché i biglietti elettronici emessi su un dispositivo elettronico durante l'imbarco.

 

Articolo 24

Fornitura e controllo dei biglietti di viaggio e dei documenti d'identità

La Compagnia fornisce alle agenzie e alle navi autorizzate alla vendita dei biglietti, scorte sufficienti di tutti i tipi di biglietti di viaggio e altri, le quali sono obbligate a conservarli in modo da prevenirne ogni possibile abuso. Disposizioni più dettagliate sulla presa in consegna, la conservazione, la registrazione, il controllo delle scorte e altre attività relative i biglietti di viaggio e altri sono contenute nelle relative istruzioni.

Il passeggero è tenuto a conservare il biglietto durante l’intero viaggio e, su richiesta, a mostrarlo al servizio di controllo della Compagnia o altra persona autorizzata. Lo stesso vale per tutti gli altri tipi di biglietto.

Il passeggero che smarrisce il biglietto non ha diritto ad alcun rimborso, né all’emissione di un duplicato in sostituzione al titolo di viaggio smarrito. In via eccezionale, è possibile emettere il duplicato del biglietto intestato al passeggero previo il consenso della Compagnia, esclusivamente ai fini di usufruire del servizio di viaggio. Lo stesso vale per tutti gli altri tipi di biglietto.

Un biglietto di viaggio emesso in base alla tessera di agevolazione per gli abitanti delle isole, alla tessera di agevolazione per i veicoli delle isole, alla vignetta, alla tessera studenti e alla tessera per persone con disabilità può essere utilizzato esclusivamente dall’intestatario della/del tessera/documento.

Su richiesta del dipendente dell’armatore, durante l’imbarco, l’intestatario della/del tessera/documento è tenuto a presentare il titolo in base al quale ha ottenuto il biglietto di viaggio.

Durante il viaggio, il titolare della/del tessera/documento deve essere in possesso della tessera di agevolazione per gli abitanti delle isole, della tessera di agevolazione per i veicoli delle isole, della vignetta, della tessera studenti e della tessera per persone con disabilità in base alla quale è stato emesso il biglietto agevolato.

Ogni utilizzo della/del tessera/documento contrario alle disposizioni del presente articolo è considerato abuso.

In caso di accertato abuso della tessera di agevolazione per gli abitanti delle isole, della tessera di agevolazione per i veicoli delle isole, della vignetta, della tessera studenti e della tessera per persone con disabilità, il titolare non potrà usufruire delle agevolazioni per un periodo di 6 mesi in seguito alla decisione del Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture, mentre in caso di ripetizione dell’abuso i suoi diritti saranno revocati per sempre.

 

Articolo 25

Acquisto del biglietto di viaggio

Il passeggero è tenuto ad acquistare un biglietto di viaggio prima di salire a bordo presso l’agenzia della Compagnia nel porto d’imbarco, oppure presso un ufficio di viaggio o un’agenzia autorizzata a vendere i biglietti della Compagnia, come anche mediante il sito web o l’applicazione mobile.

È possibile imbarcarsi su una nave di linea locale (eccetto catamarani) senza aver in precedenza acquistato il biglietto:

• per gli utenti di conti prepagati o postpagati legati che sono collegati a tessere di agevolazione per le isole o alla tessera Jadrolinija2go;

• per gli abitanti dell’isola – pensionati che hanno diritto al trasporto gratuito in base alle tessere di agevolazione per le isole;  

• per gli abitanti dell’isola – studenti che hanno diritto al trasporto gratuito in base alle tessere studenti;

• per gli utenti muniti di abbonamento per i quali il viaggio viene automaticamente convalidato, poiché pagato in anticipo;

• per i servizi pubblici che esercitano il diritto al trasporto gratuito secondo le condizioni di legge prescritte.

Nei casi succitati, viene emesso un biglietto elettronico mediante il dispositivo elettronico all'imbarco.

L’imbarco diretto dei veicoli per i suddetti gruppi di utenti sulle linee con prenotazione viene determinato secondo le possibilità e prescritto dalla Compagnia.

Indipendentemente dai gruppi di utenti sopra indicati, il passeggero può in via eccezionale acquistare un biglietto anche a bordo, nel caso in cui non sia possibile acquistarne uno dall’agenzia della Compagnia o da un altro ufficio di viaggio, perché chiusi o inesistenti nel luogo d’imbarco del passeggero. Nei casi in oggetto, al passeggero non verrà addebitato alcun supplemento per l’acquisto del biglietto a bordo.

Al momento dell’acquisto del biglietto, il passeggero è tenuto a corrispondere l’importo stabilito dalla tariffa in vigore a tale data, nonché la tassa portuale, se prescritta.

La vendita dei biglietti, le prenotazioni e gli altri servizi svolti dalle agenzie della Compagnia possono essere eseguiti da agenzie di viaggio, agenzie e altri enti turistici non di proprietà della Compagnia, con le quali quest’ultima ha stipulato appositi accordi contrattuali. Tali uffici di viaggio, agenzie ed enti turistici che non sono di proprietà della Compagnia sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Regolamento, in particolare le disposizioni sul lavoro delle agenzie della Compagnia e altre istruzioni della Compagnia, se non diversamente specificato nel contratto.

Durante l’emissione di un biglietto di viaggio e in caso di utilizzo di tessere di agevolazione per gli abitanti delle isole, tessere di agevolazione per i veicoli delle isole, vignette, tessere studenti e tessere per persone con disabilità, i dipendenti della Compagnia sono autorizzati a verificare l’identità del titolare della/del tessera/documento per i biglietti emessi per persone, ovvero in caso di veicoli le relative vignette/targhe.

Qualora il passeggero non sia in grado di esibire la tessera di agevolazione per gli abitanti delle isole, la tessera di agevolazione per i veicoli delle isole, la vignetta, la tessera studenti e la tessera per persone con disabilità, la Compagnia rifiuterà di emettere il biglietto agevolato, nonostante il fatto che il passeggero asserisca di averne diritto.

Il trasporto a bordo delle navi della Compagnia sarà rifiutato anche a quelle/quei persone/veicoli che rifiutano di provare l’identità del titolare della tessera di agevolazione per le isole in conformità alle disposizioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.

 

Articolo 26

Addebito della tassa portuale 

Le tasse portuali nei porti nazionali ed esteri sono calcolate a carico del passeggero, che le paga in anticipo al momento dell’acquisto del biglietto, con l’obbligo per la Compagnia di indicare l’importo addebitato sul biglietto emesso.

Relativamente alle rotte internazionali, la tassa portuale per motivi commerciali può essere inclusa nel prezzo unico di trasporto, pertanto la Compagnia regola la registrazione e il pagamento delle tasse portuali mediante appositi accordi stipulati con gli agenti portuali.

 

Articolo 27

Sostituzione dei biglietti di viaggio  

Quando un passeggero, già in possesso del biglietto, desidera modificare l’itinerario o il tipo di viaggio, o le caratteristiche del servizio prestato prima dell’inizio del viaggio, deve rispettare le condizioni di cui al presente articolo.

Solo i titoli di viaggio validi, ovvero quelli relativi a un viaggio non ancora iniziato, possono essere sostituiti o utilizzati in seguito all’acquisto di un biglietto integrativo.  

Non sono consentite modifiche al contenuto di un biglietto già emesso, ma possono tuttavia essere apportate ritirando il biglietto esistente ed emettendone uno nuovo, o aggiungendo un biglietto integrativo al biglietto esistente.  

Quando un passeggero desidera utilizzare un servizio di portata più ampia (distanza maggiore, veicolo più grande, cabina più lussuosa) rispetto a quello per cui ha un biglietto valido e la Compagnia è in grado di soddisfare la sua richiesta, l’agenzia della Compagnia ritira il biglietto esistente e ne emette uno nuovo dietro il versamento di un supplemento. L’importo del biglietto acquistato in precedenza viene riconosciuto senza detrazioni, salvo se diversamente specificato nelle condizioni commerciali adottate. In determinate situazioni (ad esempio, quando il camion ha una lunghezza o un tonnellaggio maggiore di quello indicato sul biglietto valido), la Compagnia può emettere un biglietto integrativo da allegare a quello esistente. Se la Compagnia non è in grado di soddisfare le richieste del passeggero, quest’ultimo ha il diritto di annullare il viaggio con il rimborso del prezzo di trasporto e la detrazione di parte dell’importo ai sensi degli artt. 18, 21 e 47 del presente Regolamento.  

Nel caso in cui il passeggero desideri usufruire di un servizio di valore inferiore a quello indicato sul biglietto valido (tratta più breve, veicolo più piccolo, sistemazione di categoria inferiore), ha la possibilità di restituire il biglietto esistente con la detrazione di parte del prezzo di trasporto ai sensi degli artt. 18, 21 e 47 del presente Regolamento, e di acquistare i biglietti per il tipo di servizio di cui necessità. Nel caso in cui tale sostituzione non sia conveniente, può utilizzare il servizio di valore inferiore (veicolo più piccolo, percorso più breve) con il biglietto esistente.  

Qualora il passeggero volesse modificare la data di viaggio, avrà diritto alla modifica, purché in tale data ci siano posti liberi, e dietro pagamento delle modifiche ai sensi delle condizioni commerciali adottate.   Tutte le modifiche descritte di cui al presente articolo possono essere apportate solo nelle agenzie della Compagnia a terra, prima dell’inizio del viaggio al quale il biglietto si riferisce. Non sono consentite modifiche a bordo e in agenzia dopo la partenza della nave. In casi eccezionali, per derogare da quanto sopra, il personale della nave, l’agenzia o il passeggero devono richiedere l’approvazione del responsabile competente della Compagnia.

 

Articolo 28

Validità dei biglietti di viaggio  

Per validità del biglietto di viaggio si intende il periodo di tempo dall'inizio alla fine del viaggio.

 Il biglietto di viaggio per le linee locali senza prenotazione è valido per un viaggio fino alla data inserita come data del viaggio. In via eccezionale, in caso di maltempo, problemi tecnici o altri motivi, quando l’armatore non è in grado di eseguire il servizio, il biglietto sulle linee locali rimane valido entro 72 ore dal ristabilimento della linea.

Il biglietto sulle linee con prenotazione è valido per la data e l’ora del viaggio sullo stesso indicate.

Un biglietto di viaggio è, di norma, valido solo per viaggiare sul percorso indicato.  Le eccezioni a questa regola sono prescritte dai termini commerciali.

 

Articolo 29

Convalida del biglietto a bordo

Al momento dell’imbarco, il biglietto viene convalidato strappando una parte che rimane in possesso della nave, mentre al passeggero rimane la parte con la dicitura “per il passeggero”. Il passeggero è tenuto a conservare il biglietto convalidato fino al termine del viaggio e, su richiesta, a mostrarlo ai servizi di controllo della Compagnia. Il viaggio termina con lo sbarco dei passeggeri dalla nave, ovvero quando il passeggero lascia la nave. All’imbarco, i biglietti di viaggio vengono convalidati mediante lettori elettronici, o in caso di assenza di questi ultimi, il prima possibile dopo l'inizio del viaggio.  

I biglietti acquistati sul sito web della Compagnia o con l’applicazione mobile, vengono convalidati all’imbarco sulla nave sia che siano in formato cartaceo sia visualizzati sullo schermo del dispositivo mobile.  

In caso di impossibilità di lettura del biglietto elettronico per motivi tecnici, l’agenzia della Compagnia invia un biglietto con un codice a barre all’e-mail ufficiale della nave, in seguito a qual cosa il biglietto viene convalidato.

Se non esistono possibilità tecniche per quanto sopra o in caso che il codice a barre del biglietto cartaceo sia illeggibile, la quantità di passeggeri e veicoli indicata sul biglietto di viaggio viene inserita manualmente nel sistema di convalida.  

Con l’emissione dei biglietti mediante i lettori elettronici durante l’imbarco, il biglietto viene convalidato automaticamente.

Dopo la convalida di tutti i biglietti, il membro dell’equipaggio incaricato per l'imbarco è tenuto a controllare i rapporti e concludere il viaggio. Inoltre, è tenuto a informare gli uffici competenti della Compagnia relativamente a eventuali errori durante la convalida subito dopo averli notato.

 

Articolo 30

 Passeggeri senza biglietto

Un passeggero che si imbarca senza biglietto è tenuto a contattare nel minor tempo possibile il Comandante o un membro dell’equipaggio incaricato dell’imbarco al fine di acquistare il biglietto.

Se un passeggero imbarcato senza biglietto richiede di persona l’acquisto dello stesso, gli verrà emesso un biglietto al prezzo regolare o preferenziale, qualora ne abbia diritto. Per quanto concerne il pagamento del supplemento, si applicano le disposizioni di cui all’art. 33 del presente Regolamento.

Se il passeggero viene trovato senza biglietto, nel caso in cui dopo l’imbarco non si sia presentato al Comandante o al membro dell’equipaggio incaricato dell’imbarco, gli verrà emesso un biglietto al doppio del prezzo regolare o preferenziale, qualora ne abbia diritto.

Al passeggero sorpreso senza il biglietto, per il quale non sia possibile determinare il luogo di partenza, ovvero il porto d’imbarcato, verrà addebitato l’importo intero del biglietto calcolato dal porto di partenza della nave.

 Il passeggero si considera “sprovvisto di biglietto” qualora lo smarrisca o lo distrugga o il cui biglietto riporta una data obsoleta o illeggibile.

Per giustificati motivi, il Comandante della nave ha il diritto di sbarcare il passeggero sprovvisto di biglietto.

 

Articolo 31

Viaggi di gruppo  

I gruppi di passeggeri su rotte locali e internazionali possono utilizzare gli sconti previsti dalla Legge sui privilegi nel trasporto nazionale di passeggeri o prescritti dalle condizioni commerciali applicabili definite dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia.

Per i viaggi di gruppo su linee internazionali, i gruppi sono tenuti a contattare la Compagnia in anticipo al fine prenotare il loro spazio a bordo, indicando nella domanda il numero di passeggeri, la data del viaggio, la linea e la rotta, nonché fornendo successivamente tutti i dati necessari per viaggiare su linee internazionali. La prenotazione è considerata valida solo al ricevimento della conferma da parte della Compagnia.

 

Articolo 32

 Prolungamento del viaggio  

Se il passeggero desidera proseguire il viaggio verso un porto più lontano di quello indicato sul biglietto, prima di arrivare al porto di sbarco, ha il diritto di richiedere a bordo l’emissione di un biglietto integrativo per proseguire il viaggio. In tal caso, il passeggero si impegna a corrispondere la differenza calcolata fino al nuovo porto di sbarco e il biglietto in suo possesso. Quanto sopra descritto è possibile a condizioni che per la tratta indicata ci sia spazio disponibile a bordo (cabina, spazio per il veicolo, capienza passeggeri). Nessuna spesa aggiuntiva verrà addebitata per l’emissione del biglietto integrativo in oggetto.

 

Articolo 33

Supplementi a bordo  

Il passeggero è tenuto a versare il supplemento, nell'importo specificato nelle Tariffe per il trasporto di passeggeri e bagagli:  

• quando non riesce a ottenere un biglietto prima di salire a bordo, nonostante il fatto che nel porto d’imbarco esisteva il punto vendita biglietti, pertanto chiede che gli venga emesso un biglietto a bordo. Il supplemento non viene addebitato nei seguenti casi:  

• quando nel porto d’imbarco non c’era la possibilità di acquistare il biglietto;  

• quando al passeggero a bordo viene emesso un biglietto integrativo per prolungare il viaggio;  

• all’emissione a bordo di biglietti per posti letto e poltrone tipo aereo.   Per ogni pagamento effettuato a bordo, al passeggero viene emesso un biglietto o una ricevuta. In caso contrario, il passeggero ha sempre il diritto e l’obbligo di richiedere l’emissione di questi ultimi alla persona responsabile.

 

Articolo 34

Posti letto e poltrone tipo aereo a bordo

Le navi che navigano su rotte più lunghe, viaggiando anche di notte, hanno solitamente a disposizione posti letto e poltrone tipo aereo. I posti letto si trovano in cabine a più letti, classificate in categorie diverse in base alla loro posizione e qualità.

I prezzi per l’utilizzo dei letti e delle poltrone tipo areo sono inclusi nelle Tariffe per il trasporto di passeggeri e bagagli.  

Un passeggero può utilizzare un solo posto letto, ma anche una cabina separata a un costo aggiuntivo calcolato in base alla tariffa applicabile.

Le cabine letto sono, di norma, separate per uomini e donne.

 I bambini fino ai 3 anni d’età possono usare il letto insieme ai genitori, senza l’addebito del posto letto.

Su rotte internazionali, i bambini fino ai 13 anni d’età possono usufruire della cabina esclusivamente in compagnia di un adulto.

 

Articolo 35

Prenotazione posti letto e poltrone tipo aereo

I posti letto e le poltrone vengono, di norma, prenotati in anticipo presso le agenzie della Compagnia, tramite agenti di vendita autorizzati, il sito web della Compagnia o gli agenti di vendita in conformità alle disposizioni di cui all’art. 17 del presente Regolamento.

Il biglietto emesso per l’utilizzo di un posto letto o di una poltrona tipo aereo è vincolante per la Compagnia, di regola, fino ad un'ora dopo la partenza della nave. Se il passeggero non si presenta alla reception un’ora dalla partenza della nave, l’equipaggio della nave ha diritto di vendere il posto letto prenotato ad un altro passeggero, a meno che il passeggero in oggetto non abbia concordato diversamente con la Compagnia.

 Se il passeggero non ha prenotato in precedenza un posto letto o una poltrona tipo aereo, può acquistarlo anche a bordo qualora ci sia spazio disponibile. Per ogni pagamento del posto a bordo è obbligatoria l’emissione di un biglietto per il posto letto ovvero per una poltrone tipo aereo.

Le persone responsabili sulle navi che gestiscono la disposizione dei posti dei passeggeri, sono tenute a organizzare in modo adeguato l’offerta dei posti letto ovvero delle cabine e dei sedili stile aereo.

In caso di gravi difficoltà nel funzionamento tecnico di alcuni elementi del sistema di prenotazione e vendita, la Compagnia si riserva il diritto di usufruire temporaneamente dell’inserimento manuale delle prenotazioni presso gli uffici della stessa. In tal caso, le agenzie della Compagnia sono obbligate ad agire in conformità alle istruzioni specifiche impartite dalla Compagnia.

 

Articolo 36

Cancellazione della prenotazione di posti letto e poltrone tipo aereo

La cancellazione della prenotazione del posto letto e della poltrona tipo aereo è consentita entro i termini e alle condizioni delle disposizioni di cui all’art. 18 del presente Regolamento.  

La cancellazione si effettua con le stesse modalità della prenotazione. La cancellazione per telefono deve essere successivamente confermata per iscritto.  

 

Articolo 37

Pasti a bordo

Sulle navi della Compagnia si possono offrire servizi di ristorazione in conformità al tipo di struttura di ristorazione registrata a bordo e alle disposizioni di legge e altri regolamenti del settore ristorativo.

Sulle navi dove esiste la possibilità di fornire servizi di ristorazione, negli orari in cui vengono serviti i pasti regolari, il servizio potrebbe essere limitato all’offerta indicata nel menu.

Sulle linee internazionali, è possibile acquistare i servizi di ristorazione anche in anticipo ovvero al momento di acquisto del biglietto; pertanto sul biglietto del passeggero viene specificato il tipo del servizio e le quantità acquistate, in base a quali dati il personale di ristorazione a bordo emette i pasti e le bevande acquistate.

 Il personale che serve i passeggeri con cibo e bevande pagate a bordo, è tenuto a emettere al cliente una ricevuta per il servizio svolto in conformità alle disposizioni di legge.

La tipologia di alimenti e bevande, la modalità del servizio, la vendita anticipata di servizi di ristorazione e le altre condizioni relative ai servizi di ristorazione sono regolate da apposite indicazioni della Compagnia sull’offerta dei servizi di ristorazione.

 

Articolo 38

Imbarco e sbarco passeggeri  

L’imbarco dei passeggeri sulle linee locali inizia almeno 30 minuti prima della partenza della nave in base all’orario di navigazione sulle linee, laddove possibile. Il passeggero è tenuto a salire a bordo al più tardi 15 minuti prima dell’orario di partenza previsto, ovvero quando la permanenza della nave nel porto è inferiore a 15 minuti, non appena è consentito l'imbarco.

L’imbarco sulla nave di linee internazionali inizia 2 ore prima della partenza della nave. La Compagnia può approvare l’imbarco dei passeggeri anche prima, qualora ciò sia possibile per alcune linee. Questo diritto è detenuto anche dal comandante della nave e dalle agenzie della Compagnia in accordo con il comandante.

Durante la partenza della nave, è rilevante l’ora della nave, che in tutti i porti nazionali si basa sull’ora centrale europea (CET). Contro il comandante della nave che non rispetta l’orario di partenza e di arrivo, ma agisce volontariamente, verranno adottate le misure necessarie.  

La nave non è obbligata ad attendere un passeggero che non si è imbarcato nell’orario indicato.  

Quando, a causa di un’emergenza o di forza maggiore, la nave non si ferma nel porto di destinazione del passeggero, i diritti dei passeggeri sono regolati ai sensi dell’art. 19 del presente Regolamento.

Tutti i passeggeri su rotte internazionali devono effettuare il check-in presso l'agenzia del luogo di partenza almeno 2 ore prima della partenza della nave. In caso contrario, la Compagnia ha il diritto di rifiutare l’imbarco del passeggero che non ha effettuato il check-in in tempo e di trattenere l’intero importo del biglietto.

 

Articolo 39

Procedura in caso di impossibilità di pagamento a bordo  

Se il passeggero, al quale deve essere addebitato il prezzo di trasporto, la differenza del prezzo o importi simili, si rifiuta di effettuare il pagamento o non ha i mezzi per farlo, e ciò viene stabilito prima della partenza della nave, al passeggero sarà richiesto di scendere dalla nave o gli sarà fornito il servizio previsto dal biglietto in suo possesso.

Se la nave è già salpata e il passeggero non riesce a sbarcare tempestivamente, il passeggero che non ha né il biglietto né i soldi per acquistarne uno verrà sbarcato al porto successivo.

 

Articolo 40

Oggetti smarriti a bordo  

I membri dell’equipaggio sono obbligati a consegnare immediatamente al comandante della nave gli oggetti smarriti rinvenuti a bordo.    Gli oggetti vengono conservati a bordo per un massimo di 7 giorni, dopodiché vengono consegnati all’agenzia presente nel porto con la redazione di un verbale di consegna in 2 copie, una per la nave e l’altra per l'agenzia.

Tutti gli oggetti smarriti ritirati dalle agenzie, vengono consegnati alle autorità competenti del rispettivo luogo, se si ritiene che vi siano dei fondati motivi.

Nei casi in cui si tratti di oggetti per i quali non vi è motivo di denuncia alle autorità competenti, l’agenzia è tenuta a conservare gli oggetti per 30 giorni dalla data di emissione del verbale di consegna.

 

C) Trasporto bagagli  

 

Articolo 41

Termini generali

 In base al contratto di trasporto di passeggeri, la Compagnia si impegna a trasferire il bagaglio a mano e il bagaglio, mentre il passeggero si impegna a corrispondere la tariffa richiesta.   A causa di spazio e capacità limitati, la Compagnia si riserva il diritto di regolamentare con atto separato il trasporto dei bagagli e dei bagagli a mano sulle linee ad alta velocità.

 

Articolo 42

Bagagli a mano

 Il bagaglio a mano è il bagaglio che il passeggero porta con sé e che serve per esigenze personali, il cui peso consentito è:  

• fino a 20 kg su linee locali;  

• fino a 30 kg su linee internazionali.

Il trasporto del bagaglio a mano su traghetti e linee navali è incluso nel prezzo del trasporto del passeggero, pertanto non vengono addebitati costi aggiuntivi.  

Durante il viaggio, il passeggero è tenuto a prendersi cura del proprio bagaglio a mano e ad assumersene la responsabilità. La Compagnia non si assume la responsabilità per eventuali alienazioni o danni al bagaglio a mano.

Il prezzo di trasporto di bagagli a mano che si trovano nel o sul veicolo è calcolato nel prezzo di trasporto del veicolo. Il passeggero è obbligato a chiudere a chiave il veicolo e proteggere il bagaglio a mano che si trova nel o sul veicolo da caduta, danneggiamento o furto. Se il bagaglio si muove o cade dal veicolo provocando qualsiasi tipo di incidente o danno al proprietario o ad altri, il passeggero si assume ogni tipo di responsabilità.  

Gli oggetti che, a seconda della loro natura ed entità, possono rappresentare un pericolo o un ostacolo per i passeggeri o la nave, o il cui posto non è nello spazio adibito ai passeggeri, non possono essere portati a bordo come bagaglio a mano.  

Se i servizi di controllo della Compagnia o il membro dell’equipaggio incaricato all’imbarco stabiliscono che il peso del bagaglio a mano non corrisponde a quanto sopra, per il peso in eccesso verrà addebitato il doppio del prezzo prescritto per il trasporto del bagaglio.  

 

Articolo 43

 Bagagli  

I bagagli includono come segue:  

• bagaglio a mano di peso superiore ai valori specificati di cui all’art. 42;  

• veicoli;  

• ogni altro oggetto di peso fino a 100 kg, che viene trasportato in presenza del passeggero.

L’eccezione al comma precedente è costituita dagli oggetti che vengono trasportati sulle linee verso isole meno sviluppate che non hanno una rete stradale adatta e quando l’intero rifornimento dell’isola viene svolto tramite navi. In tali condizioni, si considera bagaglio qualsiasi oggetto di peso fino a 1.000 kg che viene trasportato in presenza del passeggero.  

Tutti gli oggetti al di sopra dei pesi specificati di cui ai commi precedenti o gli oggetti che non viaggiano in presenza di passeggeri (ad eccezione di singoli veicoli non accompagnati), rientrano nella categoria di merci e vengono trasportati secondo i termini del contratto di trasporto merci.

Il trasporto dei bagagli sulle linee ad alta velocità è limitato in base allo spazio e alla capienza disponibili, pertanto la Compagnia si riserva il diritto di definire regole apposite per singole linee, ovvero catamarani.  

Ai passeggeri è vietato trasportare nel bagaglio sostanze infiammabili, esplosive o altre sostanze pericolose, tossiche e aggressive, oggetti pericolosi, armi o merci di contrabbando. Se il passeggero agisce contrariamente alla presente disposizione, è obbligato a risarcire la Compagnia per tutti i danni che causerebbe con tale atto.  

Il passeggero può trasportare un passeggino come bagaglio senza l’obbligo di denunciarne il trasporto. Il passeggero ha diritto di trasportare come bagaglio kayak, canoe, pedalò e oggetti affini, ma deve prima contattare l’agenzia del porto di partenza per verificare la possibilità di trasporto e saldare l’importo dovuto in conformità alle condizioni commerciali adottate.

La Compagnia non si assume alcuna responsabilità per contanti (banconote e monete), titoli (azioni, obbligazioni) e oggetti di valore (articoli di gioielleria, gioielli, oro, argento, ecc.) dei passeggeri, a meno che non siano presi in custodia dalla Compagnia.  

 

Articolo 44

Prezzo per il trasporto dei bagagli  

L’importo del prezzo per il trasporto dei bagagli è determinato dal contratto. Il prezzo per il trasporto di veicoli e altri bagagli fino a 100 kg è determinato dalle Tariffe per il trasporto di passeggeri e bagagli.  

Il prezzo per il trasporto di bagagli su linee verso isole meno sviluppate che non hanno una rete stradale adatta e quando l’intero rifornimento dell’isola viene svolto tramite navi, viene calcolato applicando il prezzo delle Tariffe per il trasporto di passeggeri e bagagli, mentre per i bagagli il cui peso va dai 100 ai 1.000 kg, si applica il prezzo della Tariffa per il trasporto merci.  

Il metodo di calcolo del prezzo di trasporto, in base al peso o al volume, è determinato dalle Tariffe per il trasporto di passeggeri e bagagli. Il passeggero è responsabile dei dati in base ai quali viene calcolato il prezzo di trasporto dei bagagli.  

 

Articolo 45

Rimborso del prezzo per il trasporto dei bagagli

Sul rimborso del prezzo per il trasporto dei bagagli si applicano le seguenti disposizioni: Per il prezzo di trasporto non utilizzato a causa di un errore della Compagnia o per un cambio della nave nella linea, o altri motivi indicati di cui all’art. 19 del presente Regolamento, il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo versato senza detrazioni.  

Se non è possibile scaricare il bagaglio, ovvero fino all’effettiva partenza della nave il veicolo e il bagaglio vengono trasportati al porto di destinazione, il passeggero non ha diritto al rimborso del prezzo in oggetto.

Il passeggero ha diritto al rimborso parziale del prezzo corrisposto per il trasporto dei bagagli su linee internazionali del quale non ha usufruito, solo se ha debitamente e tempestivamente cancellato la prenotazione prima della partenza della nave entro i termini prescritti (compresa la data di partenza della nave):

a. 22 o più giorni prima della partenza della nave con detrazione del 10% del prezzo di trasporto;  

b. da 8 a 21 giorni prima della partenza della nave, tali giorni inclusi, con detrazione del 20% del prezzo di trasporto;  

c. 7 giorni prima della partenza della nave con detrazione del 30% del prezzo di trasporto;  

d. alla data di partenza della nave non è prevista alcuna detrazione, trattenuta 100%.

Il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo corrisposto per il trasporto dei bagagli su linee nazionali del quale non ha usufruito, solo se ha debitamente e tempestivamente restituito il biglietto prima dell’ultima partenza della nave entro il periodo di validità del biglietto, o prima dell’orario di partenza sullo stesso indicato, con una detrazione del 10% del prezzo di trasporto.

Se il passeggero rinuncia al viaggio e non lo comunica alla Compagnia entro i termini di cui al coma precedente, punto 2, la Compagnia ha il diritto di rimborsare il prezzo per il trasporto dei bagagli applicando la detrazione prevista, solo nei casi ritenuti giustificati dalla Compagnia e se la parte inoltra la richiesta entro 15 giorni dalla data di partenza della nave, tale data inclusa.

Le modalità di rimborso del prezzo di trasporto, nonché le modalità di convalida dei biglietti non utilizzati per il trasporto di veicoli vengono eseguite in conformità alle disposizioni di cui all’art. 21 del presente Regolamento relative ai biglietti di viaggio.

Articolo 46

Biglietto per il trasporto dei bagagli

Per il trasporto dei bagagli, la Compagnia è tenuta ad emettere un biglietto, che il passeggero è tenuto a conservare fino allo scarico dei bagagli.

Sul biglietto vengono indicati i dati esatti sui bagagli (quantità o dati sul veicolo).

Fino a prova contraria, si presume che i dati indicati sul biglietto siano corretti.

In caso di trasporto di camion con carico su linee internazionali, oltre all’acquisto del biglietto, il passeggero è tenuto ad ottenere tutti i documenti necessari per il trasporto (polizza di carico) in conformità alle normative doganali, a seconda del porto di imbarco/sbarco.

 

Articolo 47

Sanzioni

Se i servizi di controllo della Compagnia rilevano che il passeggero non è in possesso di un biglietto per il bagaglio o che il peso del bagaglio (eccetto veicoli) non corrisponde a quello segnalato, verrà addebitato il prezzo di trasporto per i bagagli in eccedenza in conformità alle condizioni commerciali applicabili.

 

Articolo 48

 Carico e scarico bagagli (eccetto veicoli)  

Il passeggero si occupa personalmente dell’imbarco e dello scarico dei suoi bagagli e sostiene tutti i costi correlati. Il passeggero è tenuto a prendersi cura dei propri bagagli durante il trasporto. La Compagnia non si assume la responsabilità per eventuali alienazioni o danni ai bagagli. Se il bagaglio si muove o cade provocando qualsiasi tipo di incidente o danno allo stesso proprietario o ad altri, il passeggero si assume ogni tipo di responsabilità.  

Il passeggero si impegna a non disturbare gli altri passeggeri con il proprio bagaglio, evitando inoltre di bloccare eventuali passaggi a bordo. Il passeggero è tenuto a seguire le istruzioni del personale di bordo per quanto riguarda il deposito dei bagagli.

I bagagli devono essere imballati e fissati in modo tale da non essere danneggiati dal trasporto. In nessun caso i bagagli possono essere in formato sfuso, ma in colli idonei per una facile e veloce movimentazione.  

L’ufficiale responsabile dell’imbarco o altro personale di bordo autorizzato ha l’autorità di stimare il peso/peso volumetrico del bagaglio, e di indirizzare nuovamente il passeggero all’agenzia per versare il supplemento, oppure emettere un biglietto integrativo con il calcolo del prezzo di trasporto per i bagagli in eccesso sulla rotta sulla quale vengono trasportati.

Il passeggero è tenuto a segnalare all’ufficiale responsabile dell’imbarco il trasporto di tutte le bombole pressurizzate (bombole gas nelle roulotte). Durante il trasporto, le bombole pressurizzate devono essere adeguatamente chiuse e fissate e il passeggero deve consentire all’equipaggio della nave di verificare la presenza di eventuali perdite. Se viene accertata o riscontrata una perdita, il trasporto verrà rifiutato senza il rimborso del prezzo di trasporto.  

L’ufficiale responsabile dell’imbarco o altro personale di bordo autorizzato può, qualora lo ritenga necessario, chiedere al passeggero di mostrargli il contenuto del suo bagaglio. Se il bagaglio dovesse contenere oggetti di cui, secondo le disposizioni del presente Regolamento, è vietato il trasporto, l’imbarco di tale bagaglio sarà rifiutato. Se il passeggero rifiuta di mostrare il contenuto del bagaglio, può essergli negato l’imbarco del bagaglio. In entrambi i casi, il passeggero non ha diritto al rimborso del prezzo per il trasporto del bagaglio.  

 

Articolo 49

Trasporto di veicoli

Le navi della compagnia trasportano, di norma, veicoli regolarmente immatricolati o in possesso di tutti i documenti necessari per il trasporto su strade pubbliche, a condizione che siano in ordine di marcia.

Per il trasporto di veicoli su linee internazionali e locali che prevede l’obbligo di prenotazione, il passeggero è tenuto a effettuare la prenotazione del posto a bordo e acquistare il biglietto di viaggio. Le prenotazioni vengono effettuate in anticipo presso le agenzie della Compagnia o tramite il sito web in conformità alle disposizioni dell’art. 17 del presente Regolamento.

Durante il trasporto di un veicolo su rotte internazionali, il passeggero è tenuto a presentarsi con il veicolo all’ufficiale responsabile dell’imbarco almeno 2 ore prima dell’orario di sbarco previsto dal porto di partenza o immediatamente dopo l'attracco nei porti intermedi.  

Se il passeggero con veicolo al seguito è in ritardo per l’imbarco o non dispone di tutti i documenti necessari, l’agente responsabile dell’imbarco può rifiutare di imbarcare il veicolo senza diritto alla restituzione del prezzo di trasporto.

Sulle linee locali che non prevedono una prenotazione, l’ordine di imbarco dei veicoli è determinato dall'Autorità Portuale competente, ovvero dai suoi concessionari. L’ufficiale responsabile dell’imbarco ha il diritto di vietare l’imbarco del veicolo sprovvisto di biglietto, a meno che nel luogo d’imbarco non ci sia un’agenzia o l’imbarco del veicolo avvenga al di fuori dell’orario di lavoro della stessa.

L’ufficiale responsabile può, inoltre, determinare lo smistamento dei veicoli all’imbarco ai fini di una corretta distribuzione del peso sulla nave.

Sulle linee locali con prenotazione vengono caricati esclusivamente i veicoli in possesso del biglietto con un orario di partenza specifico. Se per un orario ci sono ancora posti liberi, è possibile in via eccezionale imbarcare anche i veicoli che avevano prenotato una delle prossime partenze.

Ad eccezione delle disposizioni di cui al comma precedente (ordine di imbarco):

• veicoli prioritari;  

• veicoli che trasportano prodotti alimentari di base con l'approvazione dell'autorità portuale competente;  

• autobus di linea;  

• veicoli in possesso di una prenotazione per le linee locali relativamente alle quali si effettua la prenotazione in base alle disposizioni della Compagnia. 

 

Articolo 50

Imbarco e sbarco veicoli  

L’imbarco e lo sbarco dei veicoli sono organizzati dalla Compagnia, a condizioni che il passeggero sia al volante del veicolo durante l’imbarco e lo sbarco attraverso il piano inclinato. Il conducente del veicolo è tenuto a rispettare tutte le limitazioni relative all’altezza, alla larghezza e alla velocità del veicolo, nonché alla pressione sull’asse consentita.

L’ufficiale responsabile dell’imbarco e il personale della nave si impegnano a fornire le necessarie istruzioni al conducente del veicolo. Il conducente del veicolo è obbligato a seguire tutti i segnali stradali esistenti e le istruzioni sulla velocità, le modalità e la direzione di guida. In caso contrario, il veicolo verrà fermato immediatamente e l’operazione di carico o scarico interrotta, dopodiché verranno prese tutte le misure necessarie a scapito del conducente interessato.  

In seguito all’imbarco del veicolo, il passeggero è obbligato a frenare, bloccare il veicolo e proteggere la merce contro il furto. La Società non si assume la responsabilità per eventuali alienazioni o danni alla merce presente nei o sui veicoli o a parti di veicoli durante il trasporto.

Durante il trasporto, i motori dei veicoli nel garage della nave devono essere spenti. I veicoli refrigerati che usufruiscono del servizio di trasporto non usufruiscono della propria fonte di energia, ma vengono collegati alla rete elettrica della nave con l’approvazione dei membri dell’equipaggio competenti. Nel caso succitato, il passeggero si assume ogni responsabilità per la qualità della merce trasportata.  

Durante il trasporto è vietata la permanenza dei passeggeri nel veicolo o nel garage, salvo circostanze straordinarie. In caso di emergenza, i passeggeri  -  conducenti dei veicoli presenti nel garage della nave sono tenuti a mettersi a disposizione del comandante e ad eseguire correttamente le sue istruzioni.

Il veicolo passa sotto la giurisdizione della nave nel momento in cui si imbarca e oltrepassa il piano inclinato della nave, ovvero la giurisdizione della nave cessa quando il veicolo sbarca.

Durante l’imbarco di veicoli sulle linee locali, l’ufficiale responsabile dell’imbarco o la persona responsabile è obbligato a controllare la capacità di carico del veicolo e la quantità di merce caricata. Se il membro dell’equipaggio responsabile dell’imbarco valuta o rileva che il veicolo è caricato con una quantità di merce maggiore a quella riportata o che il peso totale supera i valori specificati, l’imbarco sarà negato. Il rimborso del prezzo di trasporto viene effettuato con una detrazione del 10% del valore totale del prezzo.

Sulle linee internazionali, durante il trasporto di camion, il prezzo di trasporto viene addebitato per metro di veicolo, ma l’ufficiale responsabile dell’imbarco è obbligato a controllare il carico del veicolo e la pressione sull’asse consentita. Questa misura viene eseguita per controllare la pressione ammissibile sull’asse del veicolo e possibili danni strutturali alla nave e al piano inclinato. Qualora valuti o stabilisca che la pressione sull’asse è superiore a quella consentita e il passeggero non lo comunica e intende salire a bordo, l’agente responsabile dell’imbarco rifiuterà l’imbarco a tale veicolo.

L’ufficiale responsabile dell’imbarco o altro personale di bordo autorizzato può, qualora lo ritenga necessario, chiedere al passeggero di mostrargli il contenuto della merce trasportata. Se si dovesse appurare che il veicolo contenga oggetti di cui, secondo le disposizioni del presente Regolamento, è vietato il trasporto, l’imbarco di tale veicolo sarà rifiutato. Se il passeggero rifiuta di mostrare il contenuto della merce trasportata, l’imbarco del veicolo può essere negato. In entrambi i casi, il passeggero non ha diritto al rimborso del prezzo corrisposto per il trasporto del veicolo.  

Il passeggero è responsabile del corretto carico e fissaggio della merce sul veicolo contro possibili movimenti e cadute (soprattutto sui veicoli per il trasporto merci). Se la merce dovesse muoversi o cadere provocando qualsiasi tipo di incidente o danno allo stesso proprietario o ad altri, il passeggero si assume ogni tipo di responsabilità verso la nave e terzi.

L’ufficiale responsabile dell’imbarco ha il diritto di rifiutare l’imbarco del veicolo in possesso del biglietto se ritiene che tale imbarco potrebbe mettere in pericolo la sicurezza della nave, dei passeggeri, dei bagagli o della merce, o che potrebbe portare ad altre circostanze che impedirebbero lo sbarco o l’imbarco della nave. In tal caso, al passeggero viene rimborsato l’intero importo del prezzo di trasporto.  

Le navi della Compagnia eseguono anche il trasporto singolo di veicoli senza passeggeri. In tal caso, lo spedizioniere è tenuto ad acquistare il biglietto con suindicato il nome del destinatario del veicolo nel porto di destinazione. Lo spedizioniere imbarca il veicolo a bordo e dopo l’imbarco consegna il biglietto e le chiavi all'ufficiale responsabile dell'imbarco. Le chiavi vengono consegnate per le necessità di eventuale riposizionamento del mezzo e per lo scarico. Al momento del ritiro del veicolo al porto di sbarco, in base al nome del destinatario indicato sul biglietto, l'ufficiale responsabile dell'imbarco gli consegna le chiavi. Il destinatario scarica o organizza lo scarico del veicolo a proprie spese. Il prezzo di trasporto per i veicoli in oggetto è determinato dalle Tariffe per il trasporto di passeggeri e bagagli.

Per eventuali danni verificatisi durante il carico o lo scarico del veicolo e quando il passeggero è alla guida del veicolo, il Comandante della nave è tenuto a rilasciare un attestato dei danni con la descrizione dettagliata dell’evento, munito della firma e del sigillo del comandante e scritto sul modulo prestampato, come descritto nelle istruzioni aggiuntive. Quanto sopra viene fatto al fine di regolare eventuali reclami dei passeggeri o della Compagnia.  

 

Articolo 51

Altri tipi di trasporto veicoli  

Le navi della Compagnia provvedono anche a trasporti di emergenza (pronto soccorso, vigili del fuoco). Tali tipi di trasporto sono soggetti a tariffe speciali.

Il trasporto di veicoli che trasportano merci pericolose determinato ai sensi delle prescrizioni del Registro Croato Navale (carburante, liquidi infiammabili, bombole di gas, ecc.) viene appositamente annunciato e contrattato; il trasporto speciale viene organizzato secondo le possibilità e l’orario di navigazione, e con l’approvazione della Capitaneria di porto competente. Durante il trasporto dei veicoli che trasportano merci pericolose è necessario prendere maggiori precauzioni. Il trasporto di altri passeggeri e veicoli è vietato durante tali trasporti straordinari.

Per l’addebito del trasporto dei veicoli che trasportano merci pericolose, viene emesso un biglietto di viaggio regolare, nonché un biglietto integrativo per il trasporto straordinario.

Allo stesso modo e alle stesse condizioni viene organizzato il trasporto dei veicoli che trasportano immondizia e rifiuti, animali domestici o api, di veicoli speciali o di grandi dimensioni.  

Se necessario, possono essere organizzati anche altri tipi di trasporti straordinari. In questi casi vengono concordate delle tariffe speciali che soddisfano le esigenze commerciali della Compagnia. I trasporti straordinari non sono previsti durante l’orario di navigazione e non devono interferire con esso.  

 

Articolo 52

Trasporto di animali

I passeggeri possono portare con sé animali domestici, e precisamente cani, gatti, uccelli e altri animali di piccola taglia, che possono essere trasportati solo in modo tale da non costituire un pericolo o disturbo per i passeggeri o la nave. Gli animali, ad eccezione dei cani guida, non devono essere introdotti nei locali per i passeggeri (lounge, ristoranti, servizi igienici, area poltrone tipo aereo).

I proprietari o accompagnatori degli animali si assumono il rischio del loro viaggio e devono prendersene cura (cibo, bevande, igiene e altre necessità); inoltre, sono responsabili di eventuali danni causati ai passeggeri, all'equipaggio o alla nave. A bordo della nave, i cani devono essere forniti di museruola (tranne i cani guida) e guinzaglio. La Compagnia si riserva il diritto di prescrivere le condizioni di trasporto per tutti gli animali a seconda dell’idoneità della nave.

Tutti gli animali domestici devono essere forniti di documenti e vaccinazioni adeguati e, in caso di attraversamento internazionale, di tutti i documenti richiesti per il trasporto di animali domestici.

Il prezzo di trasporto per gli animali domestici è determinato dalle Tariffe per il trasporto di passeggeri e bagagli.

Sulle navi della Compagnia è vietato il trasporto di animali aggressivi, rettili e bestie.  

Sulle linee ad alta velocità è consentito il trasporto di animali di piccola taglia nei saloni, esclusivamente in una borsa per il trasporto apposita per animali domestici delle dimensioni massime di 45 x 35 x 25 cm, dotata di fondo impermeabile. Il peso totale della borsa con l’animale non deve superare gli 8 kg. La borsa deve essere riposta sotto il sedile o in grembo ed è consentito trasportare una sola borsa per passeggero. Per tutte le altre categorie di animali domestici, il trasporto è vietato se le condizioni tecniche a bordo non sono soddisfatte.  

In caso di reclamo di un passeggero sul comportamento degli animali presenti nella cabina del catamarano, il comandante ha il diritto di richiedere che tale animale venga collocato in un box sul ponte scoperto, qualora si disponga di posti liberi. In assenza di questi ultimi, il comandante ha il diritto di far sbarcare il proprietario e l’animale dal comportamento problematico nel primo porto di scalo, senza diritto al rimborso del prezzo di trasporto.

 

Articolo 53

Trasporto di salme  

Le navi della Compagnia trasportano anche salme.

Se la salma viene trasportata da un traghetto che trasporta passeggeri, può essere trasportata solo in un veicolo funebre sul quale deve essere riportato il nome dell'attività. La salma trasportata sulla nave o sulle linee ad alta velocità deve essere racchiusa in una duplice cassa, quella interna in metallo e quella esterna di legno e collocata nel luogo designato dal comandante.

La persona che chiede il permesso di trasportare una salma è tenuta a fornire tutti i documenti richiesti, nonché le condizioni igienico-sanitarie necessarie e prescritte dalla legge.

Il trasporto della salma in un veicolo funebre viene addebitato in base al prezzo per il trasporto dei veicoli, mentre il trasporto della salma viene addebitato separatamente ai sensi delle Tariffe per il trasporto merci.  

 

Articolo 54

Disposizioni varie  

Per tutte le altre disposizioni relative al trasporto di bagagli, si applicano le disposizioni sul trasporto di passeggeri del presente Regolamento.

 

TRASPORTO MERCI

 

Articolo 55

Disposizioni generali  

La Compagnia trasporta merci secondo le disposizioni della tariffa e del presente Regolamento. Nell’ambito delle condizioni generali alle quali la Compagnia effettua il trasporto di merci, le tariffe sono pubbliche e accessibili a tutti gli interessati.

Le navi della Compagnia, per quanto concerne la loro capienza, sono principalmente destinate al trasporto di passeggeri e bagagli. Pertanto, la capacità di trasporto della nave è limitata solo al trasporto di tipi specifici di merce.

Le navi della Compagnia non sono idonee al trasporto di: carichi alla rinfusa, carichi liquidi, legna e tronchi (tranne legna da ardere per le isole meno sviluppate), container, carichi pesanti. Questo tipo di merce può essere trasportato dalle navi della Compagnia solo su veicoli da carico che rispettano la pressione sull’asse consentita.

Alle navi della Compagnia è vietato il trasporto di merci e sostanze pericolose e radioattive.

Sulle linee ad alta velocità della Compagnia è vietato il trasporto di qualsiasi tipo di merce.

Le merci non devono essere caricate nei locali destinati ai passeggeri.

Le merci possono essere trasportate dalle navi della Compagnia con servizi di linea o straordinari.

Il cliente è tenuto a informarsi sulle possibilità di trasporto merci su determinate linee. Se le merci possono essere trasportate, si applicano le disposizioni sul trasporto merci.

 Sul servizio di linea, il Cliente può trasportare la quantità di merci il cui carico o scarico non interferisce con il rispetto dell’orario di navigazione.

 

Articolo 56

Assicurazione delle merci  

La merce viene assicurata a bordo in base al biglietto per il trasporto merci.

 

Articolo 57

Carico merci  

La Compagnia prende in consegna la merce sulla rampa di carico/scarico della nave. L’ufficiale responsabile dell’imbarco è tenuto a fornire le istruzioni allo spedizioniere che carica personalmente la merce sulla nave relativamente al suo posizionamento, al fine di evitare danni alla merce e alla nave, che potrebbero verificarsi a causa del trasportato via nave.  

Durante il carico della merce, lo spedizioniere è tenuto a seguire le istruzioni dell’ufficiale di bordo competente per quanto riguarda la movimentazione della merce sulla nave e altre circostanze relative alla sicurezza delle persone, della nave e dei relativi dispositivi e attrezzature, nonché dell’altra merce presente sulla nave, come anche per prevenire l'inquinamento ambientale.

La quantità di merce consegnata per il trasporto può essere addebitata in base al peso o al volume, a seconda della tariffa prescritta.  

L’ufficiale responsabile dell’imbarco è obbligato a controllare la quantità di merce indicata sul biglietto e confrontarla con la quantità di merce effettivamente caricata.  

La Compagnia non può accettare il trasporto di merce contrabbandata o per la quale è vietata l’importazione, il transito o l’esportazione.  

La Compagnia ha il diritto di rifiutare il trasporto di merci di natura pericolosa, qualora non sia stata messa a conoscenza di tale fatto al momento della conclusione del contratto.

La Compagnia non è tenuta ad accettare merci per il trasporto che, in considerazione delle sue condizioni e delle condizioni dell’imballaggio, rappresenta un pericolo per le persone, la nave e l’ambiente, nonché la merce presente con la quali viene o potrebbe venire a contatto durante il trasporto.

Il Cliente risponde alla Compagnia per danni alle persone, alla nave, alla merce, all’ambiente e per tutti gli altri danni e costi causati dallo stato difettoso dell’imballaggio.

Il Cliente è responsabile nei confronti della Compagnia anche per danni causati alle persone, alla nave, al carico, all’ambiente e per tutti gli altri danni e costi causati dalle proprietà naturali e dalle condizioni della merce, se la Compagnia non era o non doveva essere a conoscenza di tali proprietà e condizioni.  

Durante il trasporto via nave su un regolare servizio di linea, lo spedizioniere è tenuto a consegnare la merce alla velocità alla quale la nave può ritirarla.

La nave di linea non è tenuta ad attendere l’imbarco oltre l’orario stabilito per la partenza previsto dall’orario di navigazione.

 

Articolo 58

Scarico merci  

Immediatamente dopo l'arrivo della nave in porto, il carico viene scaricato.

Il destinatario scarica la merce personalmente o organizza l’esecuzione di tale servizio. Tutti i costi relativi allo scarico sono a carico del destinatario. L’ufficiale addetto allo scarico è tenuto a dare istruzioni al destinatario che scarica la merce di persona su come eseguire lo scarico al fine di evitare danni alla merce e alla nave.  

Durante lo scarico, il destinatario deve seguire le istruzioni dell’ufficiale di bordo per quanto riguarda la movimentazione della merce sulla nave e altre circostanze relative alla sicurezza delle persone, della nave e dei relativi dispositivi e attrezzature, nonché di altri carichi presenti sulla nave, come anche per prevenire l'inquinamento ambientale.  

 

Articolo 59

Contratto per il trasporto di veicoli commerciali (con merci) su rotte internazionali

Il contratto per il trasporto di veicoli commerciali (con merci) su rotte internazionali contiene:

1. ragione sociale e sede legale della Compagnia;  

2. numero del documento;

3. nome della nave, linea, numero di viaggi, porto e ora di imbarco, porto di sbarco;

4. ragione sociale e sede legale, ovvero il nome e la residenza dello spedizioniere;

5. ragione sociale e sede legale, ovvero il nome e la residenza del destinatario;

 6. descrizione del veicolo, numero di immatricolazione, nazionalità;

7. peso del carico, numero e descrizione dell’imballaggio;

8. descrizione del carico;

9. dati sul prezzo di trasporto;

10. nome e cognome dell’autista e firma a garanzia dell’accettazione delle condizioni generali di trasporto, nonché l’accettazione dei dati del Contratto;

11. luogo e data della firma del Controllo.

Il contratto viene stipulato anche per i veicoli commerciali vuoti se richiesto dai servizi doganali, nonché per i veicoli destinati all’import/export. Dopo l’approvazione, il Contratto viene emesso anche per le merci alla rinfusa previa approvazione del Servizio per gli Affari Commerciali e il consenso della nave.

Il Contratto viene compilato attraverso un sistema informativo, viene stampato e firmato dall’agente il quale vi appone anche il timbro dell’agenzia, e poi consegnato allo spedizioniere. 

Eventuali correzioni successive che lo spedizioniere dovrebbe apportare devono essere segnalate all’agenzia, in modo che possano essere inserite in tutti gli altri documenti.  

Le condizioni generali di trasporto dei veicoli commerciali sono pubblicate sul sito web della Compagnia e, su richiesta dello spedizioniere, l’agenzia è tenuta a presentarle.

 

Articolo 60

Manifesto di carico  

In base alle polizze di carico emesse, l’agenzia compila il manifesto di carico per ogni porto separatamente. Il manifesto di carico è un documento amministrativo, in cui viene registrato tutta la merce caricata in un determinato porto e funge da documento di prova per la merce presente a bordo, al fine di consentire alle autorità amministrative, doganali e portuali di esercitare i controlli previsti. Il manifesto serve all’agente del porto di destinazione principalmente per stabilire la quantità e la tipologia della merce da ricevere, nonché il prezzo di trasporto da addebitare al destinatario. Il manifesto di carico deve accompagnare la merce ovvero il carico deve sempre essere spedito provvisto del manifesto. Al contrario, il manifesto deve essere spedito, anche se alcuna merce non viene caricata.

Il manifesto viene redatto al termine dell'imbarco. L’agente è tenuto a consegnare alla nave il manifesto compilato, con i relativi calcoli e controllato, nonché provvisto di firma e sigillo dell'agenzia prima della partenza della nave. Qualora la nave partisse senza manifesto, tutte le conseguenze dell’omissione vanno a carico dell'agente nel porto di partenza.

 

IV. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 

 

Articolo 61

Disposizioni varie

Per tutte le altre situazioni e condizioni relative al trasporto di passeggeri, bagagli e merci, che si verificano nella pratica e che non sono previste dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice marittimo vigente, della Legge sul trasporto marittimo costiero di linea e occasionale e le disposizioni dei regolamenti subordinati.

 

Articolo 62

Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore entro 8 giorni dalla data della sua pubblicazione in bacheca. Le disposizioni del Regolamento relative alle tessere per le persone con disabilità si applicano dalla data di entrata in vigore del relativo regolamento subordinato.

 

Articolo 63

Modifiche e integrazioni al Regolamento  

Le modifiche e integrazioni al presente Regolamento sono apportate dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia nell’ambito della procedura con la quale il Regolamento è stato adottato.

 

Articolo 64

Cessazione dell’efficacia delle prescrizioni precedenti

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, cessa la validità del Regolamento sul trasporto di passeggeri, bagagli e merci, adottato il 1° febbraio 2002, nonché degli atti di esecuzione adottati ai sensi delle disposizioni del citato Regolamento sul trasporto di passeggeri, bagagli e merci.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. David Sopta

Il presente Ordinamento è stato pubblicato in bacheca il 21.10.2020.